Referendum sulla giustizia, istruzioni per l’uso
Separazione delle carriere, due CSM, Alta Corte disciplinare: cosa prevede davvero il referendum e quali rischi (o opportunità) comporta per l’equilibrio tra magistratura e politica.
L’insalata Mista di oggi sarà particolarmente difficile da scrivere, perché pone chi vi scrive, il sottoscritto, di fronte a una sfida molto complicata: analizzare l’argomento in modo il più impossibile imparziale. È un po’ quello che ci si aspetta dai giornalisti, in fondo, ma poi tutti sappiamo che ognuno di noi ha un’idea di base, un’opinione che influenzerà volente o nolente quello che fa e che scrive.
Dunque anche io, ovviamente, un’opinione sul referendum sulla giustizia a cui saremo chiamati a votare il 22 e il 23 marzo ce l’ho. E questa opinione tenderà a influenzare quello che scriverò, nonostante abbia fatto di tutto per analizzare in maniera il più obiettiva possibile quello che il referendum ci propone. D’altronde sono arrivato alle mie conclusioni proprio facendo l’esercizio che vi riporto di seguito: ho analizzato quello che c’è scritto nel testo, ho letto e ascoltato le spiegazioni che ne hanno dato diversi esperti del settore e alla fine mi sono fatto una mia idea.
Un’idea che — attenzione perché qui c’è la differenza fondamentale — non è nata da un pregiudizio di parte. Non sono partito da quello che dice l’ala politica a cui faccio riferimento per trovare le auto giustificazioni a un voto che avevo già stabilito in partenza per appartenenza politica. Il nocciolo della questione sta tutto qui ed è alla basa della ragione per cui, pur essendomici avvicinato, ho sempre rifiutato di entrare nella politica vera del mio territorio. Partecipare alla politica dei partiti infatti impone di sposare la linea di partito, quella per cui a certe tesi ci si oppone punto e basta, anche se in fondo le si ritiene fondate. Io, invece, ho spesso dei dubbi atroci su qualsiasi tesi, anche quando a sostenerla è la parte politica di cui mi fido.
Ho avuto dubbi (e in parte ce li ho ancora) sulle grandi questioni etiche, per esempio. Ho avuto per anni dubbi (anzi sono stato contrario) sull’utero in affitto, sull’eutanasia, sulla liberalizzazione delle droghe leggere e non. Sono tutti temi che delineano il pensiero politico di una fazione e dell’altra e se hai dei dubbi sei automaticamente fuori dai due schieramenti. Ergo, alla fine, ho deciso che la politica mi interessa sì molto, moltissimo, ma non posso e non potrò mai entrare in quella formalizzata dei partiti perché non accetto il fatto che a questi dubbi rispondano altre persone e che io debba accettare queste risposte per partito preso (appunto). Devo fare un percorso di coscienza personale che mi porti a decidere e a convincermi di qualcosa.
Immagino che anche i magistrati, in quanto esseri umani, subiscano le stesse tendenze. Si può immaginare che un essere umano non si faccia un’opinione su questioni etiche o sociali come, citiamone una non a caso, la gestione dell’immigrazione? Sono esseri umani, non gli si può chiedere di essere degli esseri ultraterreni senza opinioni personali. Quello che però spesso la politica critica è l’atto di fare politica attraverso l’esercizio della giustizia e che ci siano delle correnti interne alla magistratura (quasi sempre si criticano le correnti di sinistra) capaci di bloccare l’esecutivo attraverso sentenze illegittime.
Normalmente, tutto questo succede quando il governo riceve uno stop da una sentenza. In quel caso si alzano le grida di allarme contro una politicizzazione della giustizia. Ma le sentenze si basano sulle leggi, un giudice non si può alzare la mattina e decidere di bloccare il governo con una sentenza non basata sulle leggi. E poi: come mai queste grida si alzano soltanto quando ci sono sentenze che bloccano l’operato del governo (i CPR in Albania, giusto per fare un esempio, ma anche negli Stati Uniti con la freschissima sentenza contro i dazi) e non quando invece sono a favore (per esempio la bocciatura della richiesta di spostare il referendum di un mese, richiesta tra l’altro originata da una massiccia raccolta di firme).
In ogni caso, dietro questa proposta di modifica della giustizia e — cosa più importante — della Costituzione Italiana, ci sarebbe la volontà di mettere più ordine nella magistratura. Di evitare la commistione tra giudici e magistrati e di sconfiggere quindi la politicizzazione della stessa. La prima domanda che mi sono fatto è stata: ma come può, la semplice separazione dei due rami della magistratura, contrastare il fatto che i magistrati, in quanto esseri umani, abbiano delle idee personali? E se una commistione tra magistratura requirente e giudicante c’è, come può la suddivisione dei rami impedirla? Che le due tipologie di magistrati vivranno forse, da oggi in poi, in una sorta di clausura forzata senza aver contatti con i propri colleghi?
Poi, preso atto del fatto che non sono un costituzionalista e che posso aver male interpretato i quesiti, ho deciso di fare un’analisi del quesito referendario e di cercare tesi dell’una e dell’altra posizione. Ve la propongo qui, nella speranza che possa aiutare anche voi a farvi un’idea precisa e convinta di come votare, al di fuori delle posizioni “di partito”.
La separazione del CSM in due parti. Cosa cambia e perché
Partiamo analizzando il testo della riforma pubblicato nella Gazzetta n.253 del 30 ottobre 2025. Si tratta di appena una paginetta e mezzo, quindi possiamo analizzarla punto punto. I primi due articoli modificati dicono questo:
Art. 1.
Modifica all’articolo 87 della Costituzione
All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».
Art. 2.
Modifica all’articolo 102 della Costituzione
All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».
Il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, viene quindi spaccato in due. Questa è quella che la proposta chiama “separazione delle carriere”. Il termine non è proprio corretto, perché le carriere già oggi sono separate, è l’ordine che è unico. Vediamo cosa significa.
I magistrati si dividono sostanzialmente in chi accusa (PM o magistrato requirente) e chi giudica (magistrato giudicante o giudice). Con la riforma Castelli del 2006, il passaggio da una tipologia all’altra fu resa possibile soltanto una volta nella carriera e comunque rispettando pesanti vincoli, che rendono il passaggio, di fatto, molto complicato.
Le regole principali per il cambio prevedono infatti che il magistrato:
Possa chiedere il cambio di funzione solo dopo un certo periodo.
Non possa farlo nel medesimo distretto di Corte d’Appello (i distretti in Italia sono 26, quindi significa cambiare provincia o regione)
Non possa esercitare funzioni giudicanti nello stesso circondario dove ha svolto funzioni requirenti.
Il CSM deve comunque approvare.
In pratica è possibile, ma è raro e logisticamente complesso. I dati mostrano infatti che i passaggi sono numericamente molto bassi rispetto al totale dei magistrati. Secondo la prima presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, durante un’audizione parlamentare nel 2024: appena lo 0,83% dei pubblici ministeri con funzioni requirenti è passato a funzioni giudicanti negli ultimi cinque anni; mentre lo 0,21 % dei giudici è passato a funzioni requirenti nello stesso periodo.
La prima considerazione che mi viene da fare, quindi, è che si sta proponendo di mettere in piedi due strutture (anzi tre, lo vedremo al punto successivo) contro l’unica attuale per ovviare a un fenomeno che riguarda l’1% dei magistrati. Il problema della separazione delle carriere, in altre parole, non esiste.
Perché il CSM è unico? La Costituzione del 1948 ha previsto un unico Consiglio Superiore della Magistratura, inserito in un ordine giudiziario unitario, con l’obiettivo dichiarato di garantire l’indipendenza dall’esecutivo. La scelta dell’unità non era casuale, ma rispondeva a una precisa memoria storica, ovvero sottrarre la magistratura all’influenza del potere esecutivo come avvenuto durante il ventennio fascista.
La riforma introduce una separazione strutturale dell’autogoverno. Alcuni costituzionalisti ritengono che ciò possa modificare gli equilibri tra poteri e, nel lungo periodo, incidere sulla posizione del pubblico ministero rispetto all’esecutivo. Una separazione potrebbe anche creare contrasti interni tra un ramo e l’altro della magistratura, di fatto indebolendola e favorendo, di nuovo, il potere della politica nei confronti della magistratura.
Non è un effetto automatico né inevitabile, sia chiaro. È però un rischio sistemico che merita di essere valutato con attenzione.
Questa è una mia preoccupazione personale, che dichiaro apertamente. E la sola probabilità che questo possa accadere — seppur minima, voglio essere ottimista — mi fa guardare questa proposta con sospetto. Ma il giudizio finale spetta ai fatti e alla vostra valutazione.
Chi guiderà i due CSM
Nell’articolo 3 c’è un po’ il vero cuore della questione. Dice infatti l’articolo:
Art. 3.
Modifica dell’articolo 104 della Costituzione
1. L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 104 — La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
Se i primi due articoli modificano alcune parti della Costituzione in modo apparentemente tecnico, è con l’articolo 3 che si entra davvero nel cuore della riforma. Si sostituisce infatti integralmente l’articolo 104 della Costituzione, cioè la norma che disciplina l’autonomia e l’autogoverno della magistratura.
Il nuovo testo conferma, almeno nella sua apertura, un principio che non viene messo in discussione: la magistratura “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. È la stessa formula del 1948, e questo non è un dettaglio. Formalmente, dunque, il principio di indipendenza non viene toccato. Subito dopo, però, si introduce una precisazione che cambia la struttura dell’ordine giudiziario: la magistratura è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Non si parla più soltanto di funzioni diverse, ma di carriere distinte, inserite in un ordine che resta unico nella definizione ma viene articolato in due rami strutturalmente separati. E questa distinzione diventa concreta con la previsione di due Consigli Superiori della Magistratura: uno per la carriera giudicante e uno per quella requirente. Il CSM, in pratica, viene spaccato in due. Chi li comanda?
Entrambi sono presieduti dal Presidente della Repubblica, e questo è un punto che i sostenitori della riforma giustamente sottolineano. La figura di garanzia rimane la stessa; non c’è un passaggio del pubblico ministero sotto il controllo del Ministero della Giustizia, né una subordinazione formale all’esecutivo. L’architettura costituzionale continua a prevedere un vertice super partes. Da questo punto di vista, non è corretto dire che la riforma “sottomette” il pubblico ministero al governo: questo non è scritto nel testo.
C’è però da dire che il Presidente della Repubblica rimane quello che è per il parlamento: una figura di garanzia, che difficilmente entra nel merito, a meno che non si crei una situazione grave che richiede, appunto, il suo intervento. Quante volte ricordate il suo intervento nelle questioni parlamentari? Negli ultimi anni, Mattarella, pur avendo dimostrato di soffrire molto atteggiamenti e leggi promulgate dall’attuale governo, non ha praticamente mai negato la firma di una legge, pur non condividendone i contenuti, limitandosi ad accertarne la correttezza tecnica e costituzionale.
La novità più significativa riguarda proprio la composizione dei due Consigli. I membri non vengono più eletti secondo le modalità attuali, ma estratti a sorte. Per un terzo, il sorteggio avviene da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, elenco che viene compilato dal Parlamento in seduta comune. Per i restanti due terzi, il sorteggio avviene tra i magistrati, rispettivamente giudicanti e requirenti. Bisogna quindi prendere atto che un terzo di entrambi i consigli sarà di nomina politica con un meccanismo di estrazione casuale. Questo è un primo dato di fatto che bisogna annotare.
Il sorteggio viene presentato come risposta al problema delle correnti interne alla magistratura, che negli ultimi anni sono state oggetto di critiche molto forti, anche da parte della stessa magistratura. L’idea è che, eliminando la competizione elettorale interna, si riduca il peso delle appartenenze organizzate e si restituisca neutralità all’autogoverno. Di nuovo, però, si dà per scontato che i magistrati debbano esseri ultraterreni senza idee e opinioni proprie. L’elezione con sorteggio potrà sì aggiungere un elemento di casualità, ma il risultato saranno sempre magistrati con le proprie idee personali, appartenenti o meno a una precisa corrente politica. Chi ci dice che il sorteggio non estrarrà magistrati anch’essi schierati politicamente?
Resta poi la questione della separazione in due Consigli distinti. Finora l’autogoverno era unitario: giudici e pubblici ministeri, pur svolgendo funzioni diverse, facevano capo allo stesso organo. Con la riforma, si creano due centri di autogoverno autonomi, ciascuno con una propria composizione e una propria dinamica interna. È legittimo ritenere che questo rafforzi la specializzazione e renda più netta la distinzione tra chi accusa e chi giudica. È altrettanto legittimo domandarsi se, nel lungo periodo, questa divisione possa produrre logiche divergenti o tensioni tra i due rami della magistratura. E due fazioni in contrapposizione, si sa, aprono le porte ad attacchi esterni.
Non è un effetto automatico, né è scritto che debba accadere. Ma è una trasformazione profonda dell’impianto originario pensato nel 1948, quando l’unità dell’ordine giudiziario fu considerata una garanzia contro il rischio di interferenze esterne.
La domanda che continuo a farmi, e che vi giro senza pretesa di risposta definitiva, è questa: il problema che si intende risolvere — la politicizzazione della magistratura e il peso delle correnti — è davvero un problema di struttura costituzionale oppure è un problema di prassi, di cultura istituzionale, di comportamenti individuali? Perché nel primo caso la riforma è una risposta coerente, per quanto radicale; nel secondo caso, stiamo modificando l’architettura della Costituzione per correggere un fenomeno che forse avrebbe potuto essere affrontato in modo diverso.
E con questa modifica — per carità, è una mia impressione — si ottiene proprio quello che la riforma vorrebbe combattere: la politicizzazione della magistratura. Oggi è, al limite, una deriva da contrastare, domani, con un terzo dei CSM eletti dalla politica, è una certezza.
Io, come ho detto all’inizio, non sono un costituzionalista e non ho la verità in tasca. Ho però il timore che quando si interviene su equilibri così delicati sia necessario valutare non solo l’intenzione dichiarata della riforma, ma anche i suoi possibili effetti nel tempo. Non è una condanna preventiva, né una certezza. È un dubbio. E, per quanto mi riguarda, in materia costituzionale i dubbi non sono mai irrilevanti.
Tre è meglio di uno: ecco l’Alta Corte Disciplinare
Il terzo e ultimo articolo dice questo:
Art. 4.
Modifica dell’articolo 105 della Costituzione
1. L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 105. — Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.
Con l’articolo 4 si interviene sull’articolo 105 della Costituzione, che disciplina le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura. Anche qui non si tratta di un’aggiunta marginale, ma di una sostituzione integrale della norma.
La prima parte dell’ultimo articolo stabilisce che spettano a ciascun Consiglio superiore — quindi a quello giudicante e a quello requirente — le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e il conferimento delle funzioni. In altre parole, ogni ramo della magistratura gestisce autonomamente la carriera dei propri appartenenti. È la conseguenza logica della separazione introdotta con l’articolo 104: se esistono due carriere e due Consigli, ciascuno governa il proprio ambito.
La vera novità, però, arriva nel secondo comma: la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati non è più attribuita al CSM, ma a un nuovo organo, l’Alta Corte disciplinare. E siamo quindi al terzo organo, due in più rispetto all’attuale sistema. Si sottrae quindi ai due CSM la funzione disciplinare, creando un organo terzo, autonomo rispetto ai due CSM.
Attualmente, infatti, la sezione disciplinare del CSM è composta in parte da membri togati e in parte da membri laici e giudica i magistrati sotto il profilo disciplinare. Con la riforma, questa competenza verrebbe trasferita a un organismo distinto, composto da quindici giudici: sei magistrati giudicanti, tre requirenti, tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori e avvocati con almeno venti anni di esercizio, e tre estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento.
Anche qui ritorna il meccanismo già visto: una componente scelta indirettamente dal Parlamento, una nominata dal Presidente della Repubblica, una estratta a sorte tra magistrati con lunga esperienza e funzioni di legittimità. Il presidente dell’Alta Corte viene eletto tra i membri “laici”, cioè quelli nominati dal Presidente della Repubblica o estratti dall’elenco parlamentare (di nuovo quindi, anche nel caso del Presidente dell’Alta Corte, c’è la mano del parlamento). Il mandato dura quattro anni e non è rinnovabile.
L’obiettivo dichiarato sembra chiaro: rendere il giudizio disciplinare più distante dalle dinamiche interne alle correnti e meno esposto a possibili logiche corporative. Separare chi governa le carriere da chi giudica le eventuali violazioni disciplinari dovrebbe, nelle intenzioni, rafforzare l’imparzialità del sistema.
È una scelta che ha una sua coerenza. In molti ordinamenti, il giudizio disciplinare è affidato a organi distinti rispetto a quelli che gestiscono la carriera. E l’idea di evitare che i magistrati giudichino in modo troppo autoreferenziale i propri colleghi è comprensibile.
Tuttavia, anche qui la questione non è solo tecnica, ma di sistema. Creando un’Alta Corte disciplinare composta in parte da membri provenienti da un elenco compilato dal Parlamento e in parte nominati dal Presidente della Repubblica, si introduce un nuovo punto di intersezione tra magistratura e potere politico. Non è un’interferenza diretta, perché la scelta finale avviene tramite sorteggio o nomina presidenziale, ma è comunque un canale di partecipazione del potere esecutivo alla formazione dell’organo disciplinare. E provate a pensare cosa potrebbe succedere se un domani si dovesse andare verso un’altra riforma tanto cara all’attuale esecutivo, quella del premierato.
Non sto dicendo che questo comporti automaticamente una compressione dell’indipendenza. La presenza di magistrati con almeno venti anni di esperienza e funzioni di legittimità è chiaramente pensata per garantire competenza e solidità. Ma è evidente che l’assetto complessivo dell’autogoverno cambia profondamente: i Consigli gestiscono le carriere, l’Alta Corte giudica disciplinarmente, e la componente laica assume un ruolo strutturalmente più rilevante nel momento in cui si tratta di sanzionare. Componente laica che è espressa in buona parte dal parlamento.
Mi chiedo allora se questo rafforzi la percezione di imparzialità oppure se rischi di generare un sistema più complesso e potenzialmente più esposto a tensioni tra organi diversi. Ora abbiamo un centro unico, con al suo interno una sezione disciplinare; domani avremmo tre poli distinti: CSM giudicante, CSM requirente e Alta Corte disciplinare.
È una frammentazione funzionale pensata per evitare concentrazioni di potere e autoreferenzialità. Ma ogni frammentazione, per definizione, redistribuisce pesi e contrappesi. E quando si redistribuiscono pesi e contrappesi in Costituzione, si incide su equilibri che non sono solo tecnici, ma anche culturali e istituzionali.
La domanda che continuo a pormi è se il problema che si vuole risolvere — la sfiducia verso l’autogoverno della magistratura e le sue dinamiche interne — richieda davvero una riscrittura così ampia dell’assetto costituzionale oppure se non sia più indicato intervenire con riforme ordinamentali meno radicali.
È comunque c’è un dato di fatto che non può essere ignorato: finora la magistratura è stata un organo ragionevolmente indipendente. Questa riforma, seppure con le sue logiche di casualità e garanzia da parte del Presidente della Repubblica, introduce una marcata presenza della politica al suo interno. Vuoi o non vuoi questo mi suona come un’ingerenza e mi preoccupa. Anche se rappresenta solo un pericolo remoto, è pur sempre un pericolo che oggi non c’è e che stiamo introducendo con una modifica della Costituzione.
Ora mi chiedo: chi ha scritto la Costituzione l’ha fatto con in mente un pericolo appena scampato e per questo ha voluto l’indipendenza totale di un potere rispetto a un altro. Non staremo dimenticando quale pericolo può comportare rendere i confini di questi due blocchi indipendenti più permeabili? Per quanto possa essere distorta e politicizzata l’attuale magistratura, mi sembra che stia comunque assolvendo bene il compito di limitare i poteri del governo quando questi superano una certa soglia. Dunque, la maggiore presenza della politica domani e la contrapposizione dei due CSM, non rischierà di indebolire la magistratura quando dovesse rappresentare un ostacolo per il governo?
E infine mi resta una domanda, forse la più semplice e al tempo stesso la più scomoda: quali sono oggi i problemi concreti della giustizia italiana? Non sono forse la lentezza dei processi, l’incertezza dei tempi, l’imprevedibilità che si traduce in sfiducia per cittadini e imprese? Non è questo il nodo che incide quotidianamente sulla vita delle persone e sull’economia del Paese?
Questa riforma, è bene dirlo con chiarezza, non interviene su questi aspetti. Non accorcia i processi, non modifica i riti, non incide direttamente sull’organizzazione materiale dei tribunali. Interviene invece sull’architettura costituzionale dell’autogoverno della magistratura, su equilibri profondi e delicati che esistono dal 1948.
Può darsi che sia la strada giusta. Può darsi che separare in modo definitivo le carriere e ridisegnare gli organi disciplinari rafforzi la percezione di imparzialità e riduca le tensioni tra politica e magistratura. È una tesi legittima.
La mia preoccupazione è un’altra: quando si tocca la struttura della Costituzione, si interviene su un equilibrio tra poteri che non è mai casuale. Non è detto che venga compromesso. Non è detto che venga rafforzato. Ma si modifica. E ogni modifica di questo tipo merita una consapevolezza piena, non una reazione emotiva o di appartenenza.
Ho cercato di leggere il testo, di capire cosa cambia davvero e cosa no. Ho cercato di distinguere tra fatti e paure, tra argomentazioni e slogan. Alla fine mi sono fatto un’idea, che vi ho dichiarato apertamente. Ma il punto non è la mia idea. Il punto è che quando si vota su una riforma costituzionale non si vota “contro qualcuno” o “a favore di qualcuno”. Si vota su un assetto istituzionale che resterà anche quando il governo di turno non ci sarà più.
Ed è con questa consapevolezza — spero — che ognuno di noi dovrebbe entrare in cabina elettorale.
Se sei arrivato fino a qui, innanzitutto ti ringrazio.
Non ci siamo presentati: mi chiamo Franco Aquini e da anni scrivo di tecnologia e lavoro nel marketing e nella comunicazione.
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Franco Aquini





